Accertamento nullo se basato solo e soltanto sugli studi di settore
Non provato lo scostamento accertato dal Fisco con l'applicazione degli studi di settore, a fronte delle plurime presunzioni semplici rappresentate dal contribuente
Nullo l'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, a fronte degli elementi concreti messi sul tavolo dal contribuente a propria discolpa. In seguito alla mancata risposta all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, l’Agenzia delle Entrate può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standars, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, potendo così il giudice valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito. I giudici evidenziano, in generale, che, in tema di applicazione degli studi di settore, l'esito dell'eventuale contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni eventualmente sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se, in seguito alla mancata risposta all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, l’Agenzia delle Entrate può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, potendo così il giudice valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito. Orbene, nel caso preso in esame dai giudici si riscontra che, sia in sede di contraddittorio e sia con il ricorso introduttivo, il contribuente aveva lamentato che l'attività svolta nel campo della ristorazione (pizzeria con forno elettrico e ristorazione con il servizio al tavolo e con preparazione di cibo da asporto), svolta in una zona periferica, era penalizzata da una concorrenza agguerrita, dipendente dalla normativa sulla liberalizzazione, che, nell'ultimo decennio, aveva consentito a molte persone di aprire l'attività di ristorazione senza grossi problemi burocratici. Inoltre, il contribuente aveva prodotto documentazione attestante il fatto che, unitamente alla moglie era stato sottoposto a misure cautelari, esattamente a custodia cautelare in carcere, che, seppure successivamente, a distanza di anni, fosse stato dichiarato non colpevole, aveva comunque offuscato la propria immagine, anche professionale, agli occhi dei clienti, incidendo, tale circostanza, in negativo sui guadagni conseguiti con l'esercizio dell'attività di ristoratore. Per tali ragioni, il contribuente aveva, in sede di contraddittorio, esibito gli estratti conto relativi al periodo gennaio 2010-maggio 2013, dai quali risultava lo smobilizzo di titoli di anni precedenti e i bonifici da lui effettuati a favore del conto aziendale, di cui il Fisco non aveva tenuto conto. Rebus sic stantibus, appare non provato lo scostamento accertato dall'Ufficio con l'applicazione degli studi di settore, a fronte delle plurime presunzioni semplici rappresentate dal contribuente, unitamente alla documentazione dallo stesso prodotta in primo grado. Ergo, la metodologia seguita nell'accertamento dei maggiori redditi imputati al contribuente è caratterizzata da una acritica trasposizione di un calcolo matematico. Tirando le somme, va esclusa la legittimità dell'accertamento, che non appare basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. (Sentenza del 26 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)