Comportamento sgarbato del dipendente: eccessivo metterlo alla porta
Impossibile parlare di insubordinazione se il lavoratore ha reagito in malo modo ad un soggetto che non è suo superiore gerarchico

In materia di licenziamento per giusta causa, il comportamento sgarbato e insofferente del lavoratore nei confronti di un soggetto che non è suo superiore gerarchico e non ha diretta autorità, pur costituendo un fatto di rilievo disciplinare, non integra gli estremi dell’insubordinazione in senso tecnico né è qualificabile come minaccia. Pertanto, qualora tale condotta non sia riconducibile alle ipotesi per le quali la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di una sanzione conservativa, né sia di gravità tale da risultare ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro, il licenziamento è illegittimo e comporta l’applicazione della tutela indennitaria. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 28364 del 5 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al licenziamento di una guardia giurata finita nei guai per avere prima parcheggiato in malo modo la propria automobile e poi risposto con insofferenza alla richiesta di spostare la vettura, richiesta rivoltagli però non da un superiore. Inequivocabili i dettagli dell’episodio che ha dato il ‘la’ al processo. In sostanza, la guardia giurata ha parcheggiato la propria autovettura, fuori da un Tribunale di sorveglianza , in un posto riservato alla Polizia Penitenziaria e, a fronte della richiesta di spostarla, rivoltagli dalla direttrice amministrativa del Tribunale di sorveglianza, ha reagito con frasi di insofferenza, dicendo, in particolare, che avrebbe spostato l’autovettura solo quando lo diceva lui e che avrebbe avuto tempo per spostarla prima dell’inizio dell’udienza. Per i giudici è decisiva la constatazione che la direttrice amministrativa non era il superiore gerarchico del lavoratore e non aveva neanche una effettiva e diretta autorità in ordine alla disposizione dei mezzi fuori dal Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza il comportamento tenuto dalla guardia giurata, seppur inurbano, non può essere qualificato come insubordinazione in senso tecnico. Impossibile, quindi, ipotizzare la giusta causa di licenziamento, a fronte di un un unico episodio che, pur manifestando il lavoratore ingiustificabile insofferenza e palese sgarbatezza, non è qualificabile come insubordinazione, appunto, o minaccia e, quindi, tale da essere ostativo alla continuazione del rapporto. Tirando le somme, escluso che i fatti accertati, comunque di rilievo disciplinare, potessero essere puniti con sanzione conservativa, va riconosciuta al lavoratore una adeguata indennità.