L’illecito compiuto dal consulente fiscale non salva il contribuente
Fondamentale che il contribuente dia prova di avere adeguatamente vigilato sull’operato del professionista
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario con il datore
Necessario però che, a seguito dell’operato del datore di lavoro, non sia minimamente inciso l’esercizio del diritto di sciopero