Va retribuita la formazione professionale imposta dal datore di lavoro
Accolta l’istanza presentata da un lavoratore rumeno. Per i giudici il lasso di tempo dedicato alla formazione va catalogato come orario di lavoro
Debbono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale
Fondamentale, però, che tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente, che ricorra una obiettiva esigenza (organizzativa o di sicurezza) del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore d’opera