Abbracci e baci ad alcune ragazzine: legittima la condanna per violenza sessuale

Catalogabile come atto sessuale, secondo i giudici, qualsiasi atto finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità del soggetto attivo e l’eventuale soddisfacimento del piacere sessuale

Abbracci e baci ad alcune ragazzine: legittima la condanna per violenza sessuale

Rientra nell’accezione di atto sessuale, rilevante ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità del soggetto attivo e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.
Questo il principio ribadito dai giudici (sentenza numero 18029 del 20 maggio 2026 della Cassazione) per rendere definitiva la condanna di un uomo, colpevole di avere, all’interno di un parco comunale, abbracciato ripetutamente alcune ragazzine offese e di avere dato loro dei baci sul viso e, in particolare, in un’occasione, anche baci anche in prossimità della bocca.
Nessun dubbio, in sostanza, sulla qualificazione dei comportamenti tenuti dall’uomo, poiché, essendo il reato di violenza sessuale posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentito e non voluto condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette necessariamente sulla natura dell’atto in cui si estrinseca la condotta materiale del soggetto attivo, avuto riguardo alla sua ambivalenza che, al di là dell’intendimento perseguito dal suo autore, ricade comunque sulla vittima. Perciò, è dalla stessa natura del bene giuridico protetto che deve ricavarsi la natura sessuale del gesto tutte le volte in cui questo, pur concretizzandosi in un contatto corporeo, attinge parti che non necessariamente rientrano in quelle tradizionalmente definite come erogene, essendo la sfera della sessualità, che non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento.
Oltre agli atti di inequivoca valenza sessuale in ragione delle parti corporee coinvolte quando si tratti delle zone genitali o comunque erogene, come tali definite dalla scienza medica, psicologica ed antropologica, esiste, ciò nondimeno, nella realtà fenomenica una zona grigia comprensiva di quegli atti che per il loro carattere ambivalente, ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione, necessitano di una opera di decodificazione. In questi casi, la riconducibilità alla dimensione sessuale degli atti rivolti al soggetto passivo che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere espressione di pulsioni anche diverse da quella strettamente erotica, come i baci o gli abbracci, deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.
Muovendo da tale premessa, laddove l’atto non coinvolga una zona erogena in senso stretto, a connotazione strettamente sessuale (glutei, seno, parti intime), occorre procedere a una valutazione complessiva del fatto e valutare l’attitudine dell’atto stesso a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima in relazione alla sua sfera sessuale, che in quanto tale comprende anche il suo diritto all’intangibilità del corpo.
Alla luce di tali punti fermi, sono inequivocabili le condotte tenute dell’uomo, che ha abbracciato - fortemente e per qualche minuto una ragazzina, baciandola una quindicina di volte sulle guance e pure in prossimità delle labbra, e quindi ha abbracciato per un paio di volte e baciato sulle guance un’altra ragazzina, lasciando intendere di volere altri incontri come quello che le due minori non avevano certo gradito, in quanto invasive della libertà di autodeterminazione delle persone offese, in relazione alla loro sfera sessuale.

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