Ammazza un cagnolino: la vemenza dell’unico colpo inferto inchioda l’uomo

Decisivo il riferimento alla consapevolezza e alla volontarietà dell’azione da cui è derivata la morte dell’animale

Ammazza un cagnolino: la vemenza dell’unico colpo inferto inchioda l’uomo

Ammazza un cagnolino con un bastone di legno: la vemenza dell’unico, fatale colpo inchioda l’uomo alle proprie responsabilità e ne legittima la condanna per il reato di uccisione di animale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 21300 del 10 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del processo originato da un tristissimo episodio verificatosi circa sette anni fa nell’isola di Lipari. Lì, difatti, un uomo – quasi 65 anni, all’epoca – colpisce con un bastone di legno un cagnolino, uccidendolo sul colpo. Tutto ciò avviene, peraltro, sotto gli occhi della sorella della padrona del piccolo quadrupede, di nome ‘Pippo’.
L’uomo si difende sostenendo di avere colpito il cane solo per impedire un’aggressione ai danni di un gatto randagio. Questa obiezione, peraltro non supportata da elementi probatori certi, viene respinta dai giudici di merito, i quali sanciscono, sia in primo che in secondo grado, la condanna dell’uomo per il reato di uccisione di animali.
Col ricorso in Cassazione, però, l’uomo presenta nuovamente l’episodio come semplice incidente avvenuto durante una difficoltosa separazione tra cani e gatti, e, perciò, sostiene non vi sia mai stato dolo nel gesto da lui compiuto ai danni del cagnolino.
Inutili, però, le obiezioni difensive sollevate in terzo grado. Anche per i magistrati di Cassazione, difatti, l’uomo sotto processo va condannato a dieci mesi di reclusione per il reato di uccisione di animale.
Ad inchiodarlo un dettaglio fondamentale: la consapevolezza e la volontarietà dell’azione da cui è derivata la morte dell’animale sono state difatti desunte dal certificato di morte del cane, certificato attestante la causa del decesso, e dalla vemenza dell’unico colpo inferto dall’uomo alla povera bestiola, colpo tale da cagionare la morte del cane.
In sostanza, a far ritenere dolosa la condotta dell’uomo sono gli effetti del colpo, portato con un oggetto in legno, nei confronti dell’animale.
Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici di terzo grado ricordano che, Codice Penale alla mano, il delitto di uccisione di animale si configura come a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità, e poi, in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali comprende non solo Io stato di necessità in generale ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno il soggetto ritenga altrimenti inevitabile.
Tornando alla vicenda in esame, invece, il dolo generico emerge, chiosano i magistrati di Cassazione, dalla veemenza del colpo, sicché non debbono essere compiute ulteriori valutazioni sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente.

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