Assunzione del ‘personale ATA’ per la scuola: ‘tirata d’orecchie’ per l’Italia
Censurato in Europa il ricorso a contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti
‘Tirata d’orecchie’ per l’Italia: il sistema di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell’Unione Europea (sentenza del 13 maggio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
In Italia, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali – il cosiddetto ‘personale ATA’ – è assunto con contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti, mentre tale personale può essere assunto a tempo indeterminato solo mediante concorsi che sono riservati ai dipendenti appartenenti a tale categoria che dimostrino di aver maturato almeno due anni di esperienza con questo tipo di contratto, concorsi la cui organizzazione non segue, peraltro, un calendario preciso.
Per la Commissione Europea tale sistema è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea in materia di contratti a tempo determinato, diritto che prevede limitazioni al loro utilizzo e privilegia le procedure di assunzione permanente.
Ecco spiegato il ricorso contro l’Italia, ricorso accolto dai giudici europei, i quali, in primo luogo, osservano che il quadro normativo italiano non fissa alcun limite alla durata massima, né al numero massimo, dei contratti temporanei del ‘personale ATA’. In secondo luogo, per quanto riguarda i concorsi organizzati per l’assunzione a tempo indeterminato del ‘personale ATA’, i giudici osservano, in particolare, che il requisito secondo cui la partecipazione a tali concorsi presuppone il compimento di almeno due anni di servizio con contratto a tempo determinato favorisce il ricorso a tali contratti durante tale periodo minimo di due anni, anche se essi rispondono in realtà a esigenze di personale permanenti e durevoli. Peraltro, l’Italia non può far valere un’esigenza di flessibilità , poiché la normativa italiana non menziona circostanze precise e concrete che giustifichino l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per il ‘personale ATA’ e che garantiscano che detti contratti rispondano effettivamente a tale esigenza di flessibilità . Infine, nemmeno l’organizzazione, nel recente passato, di concorsi che possono portare all’assunzione a tempo indeterminato del ‘personale ATA’ è idonea, data la sua natura sporadica e imprevedibile, a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a una successione di contratti a tempo determinato.