Impianti audiovisivi sul luogo di lavoro: limiti possibili all’utilizzabilità a fini disciplinari
Di conseguenza, si può precludere l’utilizzo delle videoriprese per contestazioni disciplinari anche quando esse abbiano rilevato comportamenti illeciti del dipendente
In tema di controlli a distanza dei dipendenti, l’autorizzazione amministrativa, alla luce dello ‘Statuto dei lavoratori’ nella versione anteriore all’aggiornamento del 2015, all’installazione di impianti audiovisivi, contenente clausola che preveda limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni acquisite, conserva, ove i controlli siano stati effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa – che sancisce l’utilizzabilità delle informazioni a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro –, validità, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, a condizione che la predetta clausola presenti, in relazione al contesto dell’atto in cui è inserita, profili di scindibilità e di autonomia, sì da potersi ritenere caducata per contrasto con la legge sopravvenuta, con conseguente non operatività dei predetti limiti di utilizzabilità.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 30822 del 24 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al licenziamento di un croupier di un casinò.
Possibile, quindi, precludere l’utilizzo delle videoriprese per contestazioni disciplinari anche quando esse abbiano rilevato comportamenti illeciti del dipendente.
Analizzando la specifica vicenda, al croupier è stato addebitato di essersi appropriato, nello svolgimento delle sue funzioni, in occasione di due operazioni di cambio di denaro in gettoni da gioco, di due banconote da 100 euro ciascuna.
La contestazione è stata fondata sulle riprese effettuate dalle telecamere presenti sul tavolo da gioco in cui il lavoratore aveva operato come croupier. Per i giudici d’Appello, però, le riprese sono state ritenute non utilizzabili, alla luce delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, richiamata dal contratto collettivo.
In particolare, in secondo grado, viene chiarito che, premesso che le riprese oggetto di causa erano state effettuate tramite impianti di controllo a distanza autorizzati dall’ispettorato del lavoro e che in base all’autorizzazione i fatti ripresi con le telecamere non potevano in nessun caso costituire oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito potendo essere utilizzate esclusivamente e a discolpa del lavoratore e premesso altresì che il contratto collettivo richiama per gli impianti audiovisivi le disposizioni dell’ispettorato che ne regolamenta le modalità di utilizzo, la lettura congiunta dei provvedimenti autorizzativi e delle disposizioni collettive precludeva l’utilizzazione delle riprese a fini disciplinari, pur in presenza di comportamenti pregiudizievoli del patrimonio aziendale. Peraltro, la finalità delle riprese era volta essenzialmente a consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni di gioco ed a tutelare il patrimonio del casinò a fronte di possibili illeciti di soggetti terzi laddove il controllo dei lavoratori era demandato a visite ispettive o ad altre figure professionali presenti all’interno del luogo di lavoro.
Da escludere poi che le videocamere costituissero strumenti di lavoro, come invece sostenuto dalla società.
Secondo i giudici di Appello, anche a voler opinare che le specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione amministrativa non potessero precludere al datore di lavoro un controllo a distanza involgente illeciti di gravità tale da configurare un reato, neppure sussistevano i presupposti per tale controllo difensivo, posto che il controllo non aveva riguardato dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto bensì dati precedentemente raccolti e solo successivamente esaminati.
In sostanza, richiamate le concrete modalità di articolazione del controllo, la parte datrice ben avrebbe potuto utilizzare misure e metodi meno invasivi rispetto all’obiettivo di tutela perseguito, secondo i giudici d’Appello.
Tirando le somme, la inutilizzabilità delle riprese video comportava la mancanza di prova del fatto illecito ascritto al dipendente, conseguendone la illegittimità del licenziamento.
Queste valutazioni vengono condivise appieno dai magistrati di Cassazione, i quali fanno tirare un sospiro di sollievo al lavoratore.
Normativa alla mano, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’ispettorato nazionale del lavoro.
Ragionando sul caso specifico, l’inutilizzabilità delle informazioni è scaturita non dalla sola autorizzazione amministrativa ma dal relativo espresso recepimento operato dalle parti in sede di contratto collettivo. In questa prospettiva, l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte dalle videocamere costituisce espressione della libera esplicazione dell’autonomia privata delle parti collettive, senz’altro meritevole di tutela, configurandosi nello specifico quale clausola di maggior favore per il lavoratore, chiosano i giudici di Cassazione.