Morde l’ex marito: per i giudici non è punibile

Decisivo il riferimento al contesto ambientale in cui si è verificato l’episodio che ha dato il ‘la’ al procedimento penale

Morde l’ex marito: per i giudici non è punibile

Contesto ambientale decisivo per valutare come non punibile un morso. Clamoroso il pronunciamento dei giudici (sentenza numero 34672 del 24 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno definitivamente fatto cadere le accuse nei confronti di una donna che in una situazione di grande tensione aveva aggredito l’ex marito. Riconosciuta, in sostanza, la legittima difesa putativa.
Scenario dell’increscioso episodio, verificatosi, peraltro, sotto gli occhi di due bambine, è la provincia patavina. Protagonisti una donna e un uomo, una volta felicemente sposati, con tanto di due figlie, ma, poi, rotto il legame matrimoniale, con rapporti non proprio sereni. A testimoniarlo è anche l’episodio che dà il ‘la’ alla vicenda giudiziaria.
Lui passa a casa di lei per prendere le due figlie e portarle con sé in vacanza. La figlia più piccola si accomoda tranquillamente nella macchina del padre. La figlia più grande, invece, si oppone in modo rigido all’idea di andare col papà, e ciò porta i due ex coniugi a litigare in maniera scomposta. Conseguenza ulteriore è il pianto della bambina in macchina.
A quel punto, la donna va per riprendersi la figlia più piccola, l’uomo si oppone, o almeno ci prova, mettendo un braccio davanti all’ex moglie, la quale reagisce d’istinto dandogli un morso.
Inevitabile lo strascico giudiziario. L’accusa a carico della donna è di percosse ai danni dell’ex marito. A sorpresa, però, il Giudice di pace opta per l’assoluzione, ritenendo la donna non punibile e sostenendo che ella abbia agito per legittima difesa, pur se putativa.
In particolare, il Giudice di pace parla di particolare contesto, che giustificava il convincimento della donna in merito all’esistenza, da un lato, di un pericolo concreto per la sua incolumità fisica e per l’incolumità psichica delle figlie minori, tenuto conto della condotta aggressiva dell’ex marito, condotta suscitata dalla ritrosia di una delle due figlie a seguirlo per trascorrere un periodo di vacanza insieme, e, dall’altro, di un frangente caratterizzato da un elevato coinvolgimento emotivo di genitori e figli, connotato da aspre contrapposizioni, che hanno, in più di un’occasione, originato comportamenti delle parti sopra le righe. Sicché, a fronte di tale contesto, in cui la figlia più grande si era mostrata irremovibile nel rifiutarsi di andare con il padre, mentre l’altra figlia era scoppiata a piangere nel vedere i propri genitori accapigliarsi verbalmente rinfacciandosi reciproche responsabilità in ordine all’affido suo e della sorella, deve ritenersi, secondo il Giudice di pace, che la donna abbia reagito istintivamente alla criticità della situazione, sotto un impulso meramente emotivo non finalizzato a procurare danno all’ex marito.
Così, per il Giudice di pace il morso all’avambraccio destro dell’uomo è fatto accertato ma non punibile poiché frutto di legittima difesa.
Questa visione viene ovviamente contestata duramente dalla persona offesa, cioè dall’ex marito della donna sotto processo.
Il legale che rappresenta l’uomo sostiene non vi siano i presupposti per giustificare la condotta della donna e aggiunge non si possa accettare la tesi mirata a sostenere che il suo cliente sarebbe un soggetto iroso.
Prima di prendere in esame la vicenda, i magistrati di Cassazione ricordano che, ai fini della

legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nel soggetto la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, e ciò sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un’offesa ingiusta. Inoltre, la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dal soggetto a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore, che ha efficacia esimente, se è scusabile, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nel soggetto la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d’animo del soggetto, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore. Essa, pertanto, può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo del soggetto, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo. E tale persuasione deve peraltro trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, va confermata, secondo i giudici di Cassazione, la decisione del Giudice di pace, poiché si è valutato il contesto ambientale in cui è maturata la vicenda, muovendo dal dato probatorio incontestato che la donna ha effettivamente morso l’ex coniuge, e si è ritenuta credibile la tesi sostenuta dalla donna, la quale ha ricondotto il proprio comportamento ad uno stato di improvvisa tensione dovuto al rifiuto della figlia maggiore ad andare con il padre, tensione sfociata in un accesso di rabbia dell’ex marito – il cui comportamento iroso, peraltro, ha trovato conferma nella relazione dei ‘Servizi Sociali’ –, il quale aveva provocato una crisi di pianto dell’altra figlia, rimasta in auto.
In sostanza, è da ritenere credibile che la donna si sia avvicinata all’auto per prendere la figlia in lacrime, e che – una volta vistasi frapporre il braccio dell’ex marito – abbia avuto l’erronea percezione di una situazione di pericolo che l’ha indotta a mordere il braccio dell’uomo, per poi fare repentinamente rientro in casa con le due bambine.
Assolutamente configurabile, quindi, la legittima difesa putativa, a fronte della condotta tenuta dalla donna.
Per chiudere il cerchio, infine, vengono anche sottolineai i lievi esiti del morso: dal referto del ‘Pronto Soccorso’ non risultano tracce del morso sul braccio della persona offesa.

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